(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige. n. 52 del 23 dicembre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Visti gli artt. 53 e 54,  comma  1,  punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31   agosto   1972,   n.670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    Visti  gli  articoli  37,  38,  39,  45,  47  e  51  della  legge
provinciale  23  maggio  2007,  n.  11,  concernente   «Governo   del
territorio forestale e  montano,  dei  corsi  d'acqua  e  delle  aree
protette»; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  2763  del  24
ottobre 2008 recante ad oggetto  «Riapprovazione  con  modifiche  del
regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle  Zone
speciali di conservazione e delle Zone di  protezione  speciale,  per
l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione  e
dei piani di gestione delle aree  protette  provinciali,  nonche'  la
composizione, le funzioni e il funzionamento della  cabina  di  regia
delle aree  protette  e  dei  ghiacciai  e  le  disposizioni  per  la
valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39,  45,  47  e  51  della
legge  provinciale  23  maggio  2007,  n.  11),   a   seguito   delle
osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo»; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                        Oggetto e definizioni 
    1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e  montano,  dei
corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento definisce: 
      a)   le   procedure   di   competenza   della   Provincia   per
l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di
protezione speciale, nonche' per l'adozione  e  l'approvazione  delle
relative misure di conservazione, ai sensi degli articoli 37 e 38; 
      b) le procedure per l'approvazione dei piani  di  gestione,  ai
sensi degli articoli 45 e 47; 
      c) la disciplina per la composizione ed il funzionamento  della
cabina di regia  delle  aree  protette  e  dei  ghiacciai,  ai  sensi
dell'articolo 51; 
      d) la disciplina del procedimento di valutazione dell'incidenza
di piani e di progetti non direttamente  connessi  e  necessari  alla
gestione di siti o di zone  previsti  dall'articolo  39  che  possano
avere  incidenze  significative  su  tali   siti,   singolarmente   o
congiuntamente  ad  altri  piani  e  progetti,  tenendo  conto  degli
obiettivi di conservazione dei medesimi. 
    2. Nel prosieguo di questo regolamento: 
      a) la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come  «legge
provinciale»; 
      b) i siti di importanza  comunitaria,  le  zone  di  protezione
speciale  e  le  zone  speciali  di   conservazione   sono   indicati
rispettivamente come «SIC», «ZPS» e «ZSC»; 
      c) i SIC, le ZPS e le  ZSC,  ove  indistintamente  considerati,
sono indicati come «siti e zone»; 
      d) i  comuni  o  le  loro  forme  associative  o  le  comunita'
individuati dall'accordo di programma come soggetto responsabile  per
la conservazione delle riserve e per la predisposizione del piano  di
gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge provinciale
sono indicati come «soggetto responsabile»; 
      e)  la  struttura  provinciale   competente   in   materia   di
conservazione della natura e' indicata  come  «struttura  provinciale
competente».