(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. n. 52 del 23 dicembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visti gli articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2763 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto «Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonche' la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento definisce: a) le procedure di competenza della Provincia per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, nonche' per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione, ai sensi degli articoli 37 e 38; b) le procedure per l'approvazione dei piani di gestione, ai sensi degli articoli 45 e 47; c) la disciplina per la composizione ed il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai, ai sensi dell'articolo 51; d) la disciplina del procedimento di valutazione dell'incidenza di piani e di progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione di siti o di zone previsti dall'articolo 39 che possano avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come «legge provinciale»; b) i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione speciale e le zone speciali di conservazione sono indicati rispettivamente come «SIC», «ZPS» e «ZSC»; c) i SIC, le ZPS e le ZSC, ove indistintamente considerati, sono indicati come «siti e zone»; d) i comuni o le loro forme associative o le comunita' individuati dall'accordo di programma come soggetto responsabile per la conservazione delle riserve e per la predisposizione del piano di gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge provinciale sono indicati come «soggetto responsabile»; e) la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e' indicata come «struttura provinciale competente».